Sentenza n. 25896 Corte di Cassazione - l'emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, non necessita della certezza dell’irrecuperabilità derivante dall’infruttuosità della procedura.

18 novembre 2020

Con la sentenza n. 25896 la Corte di Cassazione ha sancito che l’emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell’ art. 26 del DPR 633/72, non necessita della certezza dell’irrecuperabilità derivante dall’infruttuosità della procedura.
In tal senso, si era già pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza 23 novembre 2017, illustrando che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora, come accade in Italia, una procedura fallimentare possa durare anche più di dieci anni.
I soggetti passivi italiani, altrimenti, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo di una cessione di beni o prestazione di servizi, risulterebbero penalizzati in termini di liquidità rispetto ai soggetti passivi di altri Stati membri, con un effetto evidentemente distorsivo sotto il profilo della concorrenza, compromettendo uno degli obiettivi di armonizzazione fiscale perseguiti dalla direttiva in materia di IVA.

Con l’interpretazione di ieri della Cassazione, sembra farsi strada, anche a livello interno, la tesi secondo cui il riconoscimento del diritto alla riduzione della base imponibile IVA non presuppone la “definitiva infruttuosità” della procedura concorsuale, diversamente da quanto cristallizzato nella prassi amministrativa.

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