CTR Piemonte 618/1/20 - Non applicabili al TFM le norme in materia di TFR
02 novembre 2020
Il combinato disposto degli artt. 105, commi 2 e 4 e 17, comma 1 lett. c) del TUIR stabilisce che gli accantonamenti siano deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro degli amministratori societari. La sola condizione che viene posta dalla norma è che il diritto all’indennità risulti da un atto avente data certa e anteriore all’inizio del rapporto collaborativo.
Capita con frequenza, che l’Agenzia delle Entrate contesti ai contribuenti l’indeducibilità pressoché totale della quota TFM accantonata, perché ritenuta eccedente l’importo stabilito dal legislatore in materia di TFR all’art. 2120 c.c. (“il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5”), secondo un’interpretazione, a suo dire, logico-sistematica, tale per cui, le norme in materia di TFR sarebbero applicabili, sic et simpliciter, anche al TFM.
In merito si è concentrata la sentenza della C.T. Reg. Piemonte n. 618/1/20, con un’analisi precisa e puntuale della fattispecie, che di seguito si commenta.
I giudici del gravame infatti, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermando quanto era stato deciso dai giudici di prime cure, hanno sentenziato che, in tema di TFM, gli artt. 105 commi 1 e 4 e 17 comma 1 lett. c) del TUIR non istituiscono e non possono costituire un combinato disposto con l’art. 2120 c.c., sicché l’applicazione di quest’ultima norma agli accantonamenti al TFM non è frutto di un’interpretazione letterale – o logico-sistematica, che dir si voglia – quanto piuttosto di un’ingiustificata interpretazione analogica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Fermo restando che nella vicenda in questione gli adempimenti formali previsti all’art. 17, comma 1, lett. c) del TUIR sono stati puntualmente rispettati, la tesi posta a fondamento del recupero in argomento è frutto di una contorta lettura normativa: il rimando, operato dal comma 4 dell’art. 105 del TUIR, al comma1 del medesimo articolo, che, a sua volta, rimanda alla disciplina civilistica statuita per il TFR, legittimerebbe l’applicazione dei limiti statuiti dall’art. 2120 c.c. anche agli accantonamenti per il TFM.
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