CTR Piemonte 618/1/20 - Non applicabili al TFM le norme in materia di TFR

02 novembre 2020

Il combinato disposto degli artt. 105, commi 2 e 4 e 17, comma 1 lett. c) del TUIR stabilisce che gli accantonamenti siano deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro degli amministratori societari. La sola condizione che viene posta dalla norma è che il diritto all’indennità risulti da un atto avente data certa e anteriore all’inizio del rapporto collaborativo.

Capita con frequenza, che l’Agenzia delle Entrate contesti ai contribuenti l’indeducibilità pressoché totale della quota TFM accantonata, perché ritenuta eccedente l’importo stabilito dal legislatore in materia di TFR all’art. 2120 c.c. (“il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5”), secondo un’interpretazione, a suo dire, logico-sistematica, tale per cui, le norme in materia di TFR sarebbero applicabili, sic et simpliciter, anche al TFM.

In merito si è concentrata la sentenza della C.T. Reg. Piemonte n. 618/1/20, con un’analisi precisa e puntuale della fattispecie, che di seguito si commenta.
I giudici del gravame infatti, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermando quanto era stato deciso dai giudici di prime cure, hanno sentenziato che, in tema di TFM, gli artt. 105 commi 1 e 4 e 17 comma 1 lett. c) del TUIR non istituiscono e non possono costituire un combinato disposto con l’art. 2120 c.c., sicché l’applicazione di quest’ultima norma agli accantonamenti al TFM non è frutto di un’interpretazione letterale – o logico-sistematica, che dir si voglia – quanto piuttosto di un’ingiustificata interpretazione analogica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Fermo restando che nella vicenda in questione gli adempimenti formali previsti all’art. 17, comma 1, lett. c) del TUIR sono stati puntualmente rispettati, la tesi posta a fondamento del recupero in argomento è frutto di una contorta lettura normativa: il rimando, operato dal comma 4 dell’art. 105 del TUIR, al comma1 del medesimo articolo, che, a sua volta, rimanda alla disciplina civilistica statuita per il TFR, legittimerebbe l’applicazione dei limiti statuiti dall’art. 2120 c.c. anche agli accantonamenti per il TFM.

Archivio news

 

News dello studio

nov18

18/11/2020

Cassazione Ordinanza 25501 del 12/11/2020 - Presunzione di distribuzione di utili anche con costi indeducibili-

Nelle società a ristretta base partecipativa si presumono distribuiti ai soci anche i maggiori redditi occulti della società derivanti dal recupero di costi ritenuti indeducibili.Lo

nov18

18/11/2020

Sentenza n. 25896 Corte di Cassazione - l'emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, non necessita della certezza dell’irrecuperabilità derivante dall’infruttuosità della procedura.

Con la sentenza n. 25896 la Corte di Cassazione ha sancito che l’emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell’ art. 26 del DPR 633/72, non necessita

nov2

02/11/2020

CTR Piemonte 618/1/20 - Non applicabili al TFM le norme in materia di TFR

Il combinato disposto degli artt. 105, commi 2 e 4 e 17, comma 1 lett. c) del TUIR stabilisce che gli accantonamenti siano deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio,