Autoveicoli in uso promiscuo ai dipendenti - Determinazione del fringe benefit - Novità della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) - Concessione di auto immatricolate prima dell'1.7.2020 - Dubbi applicativi

01 ottobre 2020

Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 46/2020, nel caso di veicolo concesso in uso promiscuo dopo l'1.7.2020 ma immatricolato prima di tale data, "il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro".
Sembra che, partendo dall'assunto che il valore normale possa operare solo nel caso di uso privato, l'Agenzia ritenga necessario in primis individuare il valore di mercato dell'utilizzo del veicolo come se non fosse concesso in uso promiscuo. In tal caso, si dovrebbe fare riferimento ai listini delle società di autonoleggio.
Secondo l'Agenzia occorre poi sottrarre da tale valore "l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro". In assenza di precisazioni, per individuare l'utilizzo aziendale si potrebbe tenere traccia dei chilometri percorsi per fini aziendali e scorporare tale utilizzo dal valore normale o applicare il criterio dei cinque settimi.
Per valorizzare tale utilizzo aziendale, adottando l'impostazione della ris. 74/2017, dovrebbe rilevare il costo sostenuto dal datore di lavoro.

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